Non sarà tenuto al pagamento della TIA (tariffa di igiene ambientale) il contribuente che nella richiesta di esclusione della tariffa indichi l'inutilizzo dei locali del proprio immobile, non occupati e privi dei servizi essenziali, dunque inidonei alla produzione di rifiuti.
Non è all'uopo necessario che la richiesta, una volta presentata, sia ripetuta ogni anno, dovendo intervenire solo laddove si verifichino dei mutamenti nella situazione precedente. Affermare il contrario significherebbe gravare il contribuente di un onere inutile e irragionevole, non funzionale rispetto a una corretta definizione dell'impsota.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 13120/2018 (qui sotto allegata) accogliendo la richiesta del contribuente a cui erano state notificate cartelle di pagamento relative alla TIA (tariffa di igiene ambientale) non versata.
La vicenda
Il contribuente, tuttavia, lamenta l'illegittimità degli atti essendo l'immobile inutilizzatoe la sua domanda trova accoglimento: il mancato utilizzo del bene, documentalmente provato, avrebbe reso lo stesso incapace di produrre rifiuti facendo così venir meno il presupposto impositivo.
Decisione confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale secondo cui correttamente era stato riconosciuto nella disponibilità di locali idonei alla produzione di rifiuti il presupposto della TIA, insussistente nella fattispecie avendo da tempo i locali dell'immobile perso tale idoneità per assenza dei servizi essenziali e mancata occupazione.
Circostanza che, precisa la CTR, era stata adeguatamente provata e documentata dal ricorrente che anni prima aveva presentato richiesta di esclusione della tariffa senza, tuttavia, ripeterla l'anno successivo come richiesto Regolamento Comunale in materia.
Ciononostante, il vincolo dell'annuale ripetizione imposto dal Comune (pena decadenza del beneficio) appare eccessivo agli occhi dei giudici tributari rispetto alle previsioni della normativa statale sul punto, oltre che in contrasto con lo Statuto del contribuente.
La CTR ritiene dunque che, in mancanza di tale comunicazione, il contribuente possa pur sempre dimostrare, come avvenuto nel caso di specie, che la situazione precedentemente dichiarata abbia continuato a sussistere anche per l'anno successivo a quello cui si riferisce la pretesa impositiva.
Contro tale decisione ricorre in Cassazione, senza esito positivo, la società concessionaria del servizio e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune.
Niente TIA se l'immobile è vuoto e privo dei servizi essenziali
Per gli Ermellini il ragionamento della CTR appare corretto sotto più punti: da un lato, infatti, premesso che i locali in questione non avevano al tempo l'idoneità alla produzione dei rifiuti per assenza dei servizi essenziali e risultavano inoccupati, si è ritenuto che l'inidoneità alla produzione dei rifiuti, il cui onere della prova è stato correttamente posto a carico del ricorrente, dipendesse proprio dall'assenza dei servizi essenziali (ossia da obiettive condizioni di non utilizzabilità, come previsto dalla norma) e che la non occupazione dei locali fosse solo la conseguenza dell'assenza di tali servizi.
Condivisibile e ragionevole, nonché conforme alla ratio della norma impositiva, è anche l'assunto secondo cui "le comunicazioni relative all'inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti debba avvenire solo quando vi siano delle variazioni" e non necessariamente ogni anno, come del resto suggerisce l'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 quando parla di denuncia originaria o di "variazione" e non di "denuncia annuale".
Anzi, soggiunge il Collegio, lo stesso art. 70 del d.lgs. cit. afferma testualmente che la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. Nonostante l'imposta sia calcolata su base annuale, infatti, non appare ragionevole ritenere che le denunce di variazione abbiano la stessa cadenza laddove non si sia verificata alcuna variazione.
Infine, la Cassazione ritiene che l'interpretazione fornita dalla CTR non leda le prerogative delle autonomie locali in quanto "l'imposta in questione va pur sempre a beneficio del Comune, che però non può pretendere di dettare regole (l'obbligo di denuncia annuale anche quando non vi siano variazioni da comunicare) che non rispondono a reali esigenze impositive e che quindi, oltre ad andare contro i principi dettati dallo Statuto del contribuente, non rispondano neppure a criteri di ragionevolezza".
In conclusione, l'interpretazione della complessiva normativa effettuata dalla sentenza costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze impositive dell'ente locale e la salvaguardia del principio di correttezza, solidarietà e effettiva capacità contributiva, che impone di evitare di gravare il contribuente di adempimenti e preclusioni non strettamente funzionali alla corretta riscossione delle imposte, oltre che non previste dalla disciplina statale
di Lucia Izzo
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